20/02/2019

Aggiornamento Circolare Norme Tecniche

Circolare n.7 del 21/01/2019

In Gazzetta Ufficiale n° 35 del 11/02/2019 è stata pubblicata la Circolare n° 7 del 21/01/2019 contenente <Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le costruzioni"> di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018.

Oltre a ribadire le indicazioni del DM del 17/01/2018, come l'obbligo di testare i provini in calcestruzzo entro 45 giorni dal getto, ci sono alcune importanti novità riguardo i controlli di accettazione in cantiere.

Al par.C11.1 della cicolare "Generalità" si specifica che 

- "I certificati riportanti gli esiti delle prove di accettazione sono consegnati al Direttore dei Lavori, indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento della prestazione, in originale analogico, oppure possono essere trasmessi, allo stesso Direttore dei Lavori, tramite PEC in formato elettronico, firmati digitalmente, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. I laboratori registrano e documentano l'identità sia dei soggetti che consegnano i provini, saggi o campioni, sia di quelli cui il laboratorio consegna i certificati, prendendo nota ed acquisendo l'eventuale delega sottoscritta dal Direttore dei Lavori."

Al par.C11.2.5.3 della circolare "Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo" si specifica che "il laboratorio deve, di norma:

- accettare solo richieste di prova in originale, ... salvo che le stesse non siano trasmesse via PEC ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. (concetto già espresso in indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai Laboratori, ma mai fino ad oggi mai dichiarato in normativa tecnica)

- riportare sui certificati gli estremi dei verbali di prelievo, in assenza degli estremi dei verbali di prelievo il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato Ufficiale valido ai sensi della Legge n° 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di Prova.

- riportare sempre sui verbali di accettazione e sui certificati il nominativo della persona fisica che ha consegnato il materiale al laboratorio, nonché il ruolo svolto, se diverso dal Direttore dei Lavori."